Art. 3.
(Incentivi fiscali e altre agevolazioni).

      1. Al numero 18) della parte II della tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «supporti fonografici;».
      2. È istituito, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, il Fondo per il finanziamento agevolato di progetti destinati alla promozione e al sostegno di giovani compositori e di gruppi musicali, con una dotazione di 15 milioni di euro annui. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione dei contributi.
      3. Al Fondo di cui al comma 2 possono accedere:

          a) case discografiche che producono esclusivamente prodotti musicali;

          b) emittenti radiofoniche e televisive che trasmettono musica italiana di nuova produzione almeno per il 30 per cento della programmazione;

          c) aziende impresarie che rappresentano giovani emergenti e gruppi di musica regionale;

          d) produttori fonografici che realizzano supporti musicali interamente prodotti in sale di registrazione italiane e con impiego di autori, interpreti, musicisti e personale tecnico esclusivamente italiani.

      4. Presso il Ministero per i beni e le attività culturali è istituito il Fondo per la formazione musicale di giovani artisti, con una dotazione di 10 milioni di euro annui,

 

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destinato all'erogazione di borse di studio, di durata da tre a dodici mesi, a giovani italiani di età inferiore ai trentacinque anni per lo svolgimento di studi o ricerche, sia sul fronte delle tecniche sia su quello dei linguaggi, presso istituti nazionali legalmente riconosciuti, previa presentazione del progetto di studio o di ricerca da parte del candidato.
      5. Per incentivare la promozione e la diffusione di concerti musicali e spettacoli teatrali di artisti emergenti non professionisti, ogni esibizione sul territorio italiano di artisti professionisti stranieri, siano essi appartenenti a gruppi musicali o compagnie teatrali, è preceduta e seguita dall'esibizione di giovani artisti non professionisti italiani.
      6. I tour all'estero organizzati per l'esibizione di artisti professionisti italiani, devono prevedere l'esibizione di giovani artisti non professionisti italiani prima, durante o dopo lo svolgimento dello spettacolo, con un compenso annuo per artista non superiore ai 5.164,57 euro.
      7. Per una percentuale non superiore al 40 per cento, gli utili dichiarati da persone fisiche, fiscalmente residenti in Italia, le quali, anche mediante accordi con imprese di produzione e di distribuzione musicale, li impiegano nella produzione o nella diffusione di opere musicali prodotte da giovani artisti emergenti, non concorrono a formare reddito imponibile.
      8. Per le esecuzioni musicali dal vivo di qualsiasi genere, inclusi i concerti vocali e strumentali, anche se effettuate in discoteche e sale da ballo, qualora l'esecuzione di musica dal vivo sia di durata pari o superiore al 50 per cento dell'orario complessivo di apertura al pubblico dell'esercizio, è applicata l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) del 10 per cento.
      9. Allo scopo di agevolare l'ingresso nel mercato di artisti emergenti e di favorire la crescita delle produzioni emergenti, la realizzazione del primo album di un artista non professionista italiano non è soggetto a imposizione fiscale.
      10. Ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e
 

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regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, sono riconosciute le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive per le prestazioni gratuite, ai fini contributivi dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) e dei diritti d'autore da versare alla Società italiana degli autori e degli editori (SIAE).